Quando si parla di assicurazione
si parla di un contratto, quindi di un atto teoricamente volontario, mediante il quale colui che lo sottoscrive si garantisce economicamente da un rischio eventuale e dannoso per il proprio patrimonio o per la propria salute. Il rischio, rientrante nelle competenze delle assicurazioni, è il così detto rischio aleatorio, vale a dire un rischio che non possa essere controllato da alcuna delle parti, né dall’assicurato, né dall’assicurando. Lo scopo delle società assicurative è quindi quello di trasformare il concetto di rischio, l’eventualità spiacevole, in una spesa, operazione che avviene quantificando il danno patrimoniale che colui che ha sottoscritto il contratto avrebbe in caso dello stesso rischio. Il compito delle società di assicurazioni è quello di accollarsi la gestione e i costi dell’evento infortuno, evento detto più comunemente sinistro, e che può essere dannoso sia per il patrimonio che per la salute. Nel caso quindi del verificarsi del sinistro, l’assicurazione stabilisce l’entità economica del danno, procedendo così al risarcimento dell’assicurato, oppure di eventuali eredi nel caso spiacevole della scomparsa dell’assicurato stesso, tramite consegna del capitale. Si diceva precedentemente che il rischio è aleatorio, vale a dire assolutamente eventuale, e questo concetto è infatti da non trascurare. L’eventualità e la nozione di non controllabilità sono da assumere come norma principale, come regola primaria, nella stipula di un contratto assicurativo. I premi assicurativi, vale a dire i costi della stessa polizza che sono a carico di colui che decide di stipulare un contratto di assicurazione, sono stabiliti e calcolati dall’assicuratore in base ad elementi direttamente correlati alla probabilità che l’evento stesso si verifichi nel futuro. Quegli elementi mediante i quali la probabilità di rischio viene calcolata possono essere, le tavole statistiche, il fabbisogno dell’impresa di assicurazioni e l’esperienza della stessa impresa nel mercato del rischio. Passando ad esaminare il campo dei contratti assicurativi veri e propri, va detto che questi possono essere sottoscritti sia volontariamente, quindi come libera scelta del contraente, oppure possono essere di genere obbligatorio. Come premessa va sottolineato che tra le forme assicurative obbligatorie l’individuo, la società di persone oppure la società di capitali, sono obbligati per legge a dover contrarre un'assicurazione, alcune volte potendo scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatoria (come può essere il caso della stipula di un'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), in altre occasioni invece con l’obbligo di doversi rivolgere ad un'unica e determinata società statale. Un esempio nella fattispecie di assicurazioni statali è l’INAIL, l’organismo che gestisce in Italia tutte le assicurazioni obbligatorie per la gran parte dei lavoratori. Nel panorama delle assicurazioni volontarie rientrano invece tutte quelle polizze che vengono stipulate volontariamente dall’assicurato, e le società assicurative che si occupano di questo genere di assicurazione non sono determinate a priori e possono essere scelte autonomamente.
Le persone (o la società di persone o di capitali) che sottoscrivono una polizza assicurativa, hanno l’obbligo di corrispondere, di pagare quindi un importo (che è il così detto premio assicurativo) alla società assicuratrice. La stipulazione di una polizza infatti prevede che il rischio in capo alla persona che ha stipulato la polizza si sposti sulla società di assicurazione, la quale si vede corrisposto un importo (come detto premio assicurativo) impegnandosi ad accollarsi un rischio prestabilito (il rischio per il quale il contraente si assicura) fino ad un determinato capitale assicurato, detto anche massimale assicurativo. I termini di capitale assicurato e massimale assicurativo hanno due specifici significati da non rischiare di confondere. Il capitale assicurato corrisponde infatti alla copertura massima offerta dall'assicurazione in caso di sinistro, mentre il massimale assicurativo consiste in un tetto massimo entro il quale agisce la compagnia di assicurazione, ovvero l’importo che viene effettivamente pagato dall’assicurazione in caso di sinistro o verificarsi del fattore rischio. Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei cosiddetti contratti consensuali, cioè quei contratti che derivano esclusivamente dall’accordo tra il soggetto assicuratore e quello assicurato senza la necessità di altre formalità. Secondo gli artt. 1882 e 1917 del Codice Civile italiano, l'assicurazione è un particolare tipo di contratto che impegna l'assicuratore nei confronti dell'assicurato a tre operazioni, tra cui:
sollevare l'assicurato dal danno derivante da un sinistro; ad indennizzare l'assicurato in qualità di soggetto civilmente responsabile nei confronti di terzi; a corrispondere una rendita oppure un capitale sotto forma di versamento una-tantum al verificarsi di un particolare evento relativo alla vita umana. L'impegno dell'assicuratore si formalizza nel momento del pagamento del premio da parte dell'assicurato. Nell’articolo 1882 si definisce l’assicurato come il soggetto contrattuale che subisce il sinistro e colui verso il quale l'interesse deve essere protetto. Di solito, e soprattutto nel linguaggio comune, i confondono in materia di assicurazioni impropriamente le persone di contraente e beneficiario. Il contraente è infatti colui che stipula effettivamente il contratto, mentre il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione di risarcimento, e può corrispondere anche ad un terzo.
Il contraente può infatti nella
stipula del contratto nominare sia se stesso come beneficiario, ma anche, e ciò avviene specialmente nell'assicurazione vita, un terzo, che può rispondere alla persona del coniuge, dei figli (eredi diretti), oppure di un terzo esterno. Tornando nuovamente a parlare dell’imprevedibilità del rischio e del concetto di non controllabilità del verificarsi dello stesso da alcuno, è importante sapere che nella mancanza di questo presupposto, come detto prima di carattere primario, l’assicurazione e quindi il risarcimento economico, sono da considerasi non attuabili. Come tutti ben possono comprendere la mancanza di queste certezze (imprevedibilità e non controllabilità) potrebbe creare un vizioso circolo di frodi assicurative, eventualità che già così cerca di essere combattuta ed arginata. Si possono, a conclusione di questa trattazione, individuare due principali categorie d’assicurazione. La prima è l’assicurazione contro i danni. In questa categoria si trovano quei contratti mediante i quali l'assicuratore si impegna a pagare una determinata somma in corrispondenza della riduzione del patrimonio dell'assicurato dovuta ad un sinistro e alle responsabilità ad esso collegate. Tra questi eventi vengono considerati la distruzione, la perdita ed il deterioramento di beni, oppure la riduzione o l'annullamento della possibilità di una persona di produrre reddito (e in questo caso si parla di assicurazione per i danni alla persona), ed infine i danni nei confronti di altri soggetti o a cose di proprietà di altri soggetti, eventualità meglio conosciuta con il nome di assicurazione della responsabilità civile.La seconda categoria di assicurazioni è quella che riguarda l'assicurazione sulla vita, vale a dire quelle polizze studiate sulla durata della vita umana e nelle quali l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale nel caso in cui sopraggiungano o la morte dell'assicurato, o l'assicurato raggiunga una determinata età, oppure si sia raggiunta la scadenza di un termine prefissato.
